Art. 1.

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Stresa.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune per il periodo 1 gennaio-31 dicembre.